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Immagine del redattoreStudio la Fenice

Dal 1° gennaio detrazioni 19% IRPEF possibili solo con pagamenti tracciabili

Dal 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:

  • carte di debito,

  • carte di credito,

  • carte prepagate,

  • assegni bancari e circolari

Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

A titolo esemplificativo si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per:

  • spese sanitarie;

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;

  • spese per istruzione;

  • spese funebri;

  • spese per l'assistenza personale;

  • spese per attività sportive per ragazzi;

  • spese per intermediazione immobiliare;

  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;

  • erogazioni liberali;

  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;

  • spese veterinarie;

  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;

  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Questo quanto previsto dall'articolo 1, commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020.

Due sono le eccezioni per le quali resta ferma la possibilità di pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione: i medicinali e i dispositivi medici,nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


(fonte fiscoetasse.com)

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