Dal 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:
carte di debito,
carte di credito,
carte prepagate,
assegni bancari e circolari
Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
A titolo esemplificativo si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per:
spese sanitarie;
interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
spese per istruzione;
spese funebri;
spese per l'assistenza personale;
spese per attività sportive per ragazzi;
spese per intermediazione immobiliare;
spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
erogazioni liberali;
spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
spese veterinarie;
premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Questo quanto previsto dall'articolo 1, commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020.
Due sono le eccezioni per le quali resta ferma la possibilità di pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione: i medicinali e i dispositivi medici,nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
(fonte fiscoetasse.com)
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