Cos'è la Successione ereditaria?
Per Successione ereditaria si intende la devoluzione dei rapporti giuridici dal De Cuius (il defunto) agli eredi. E’ regolata nel Libro Secondo del Codice Civile. La Successione ereditaria non comporta il solo trasferimento dei beni immobili, mobili ed altri diritti reali ma anche il trasferimento di obblighi che il de Cuius assunse in vita quali debiti, imposte arretrate ai quali devono far fronte tutti gli eredi in proporzione ai loro diritti.
La Successione si dice legittima quando gli eredi succedono al defunto in forza di legge, si dice testamentaria quando i beni sono devoluti conformemente alla volontà scritta (testamento) del de Cuius.
La dichiarazione di successione e va presentata entro un anno dalla data del decesso, ma sono esonerati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000 euro
La Dichiarazione di Successione (in passato chiamata denuncia) consiste in una serie di adempimenti che il contribuente (erede, legatario, ecc.) deve eseguire per procedere al trasferimento delle attività e passività agli eredi sia per legge che testamentari. Tale dichiarazione redatta su apposito modello fornito dall’Amministrazione Finanziaria e va presentata entro un anno dalla data del decesso all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente (ultima residenza del defunto, se questa era all’estero l’Agenzia competente è quella dell’ultima circoscrizione di residenza in Italia e se non è nota l’Agenzia competente è quella di Roma 6).
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000,00 euro
Le dichiarazioni di successione sono inoltre distinte in:
PRINCIPALE: è la prima dichiarazione in assoluto, presentata per quel de cuius
MODIFICATIVA: si presenta per modificare mappali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse ereditario. Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro – ovviamente l’imposta minima è sempre riferita a quella in vigore alla data di apertura della successione), nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali
INTEGRATIVA: va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale.
SOSTITUTIVA: sostituisce completamente la prima dichiarazione.
AGGIUNTIVA: di solito si presenta per aggiungere quote (1/2, 1/3 ecc) per cespiti già dichiarati e già trascritti con una quota inferiore, rispetto a quella del de cuius.
Dal 2017 l'Agenzia Entrate ha predisposto la procedura telematica delle dichiarazioni di successione e conseguente voltura catastale automatica, e possono essere trasmesse telematicamente tutte le dichiarazioni con data di apertura (data del decesso) dal 03/10/2006.
Imposta di SUCCESSIONE
Queste le aliquote di calcolo per eredi e legatari:
Coniugi e parenti in linea retta 4,00 %.
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado 6,00%.
Altri soggetti 8,00 %.
Esenzioni e riduzioni
Quota esente da imposta di successione per eredi in linea retta e coniuge €1.000.000,00
Quota esente da imposta di successione per fratelli e sorelle € 100.000,00
Quota esente da imposta di successione per portatori di handicap grave €.1.500.000,00 (non cumulabile con le esenzioni precedenti).
Imposte IPOTECARIA E CATASTALE
Tali imposte colpiscono i beni immobili. La ipotecaria (di trascrizione) si calcola sul 2% del valore degli immobili (minima € 200,00) e quella catastale (voltura catastale) si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00). La legge 342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni “prima casa” anche per le successioni e le donazioni. Pertanto se un immobile e le sue pertinenze (cantina e box auto) rappresentano una “prima casa” per almeno uno degli eredi, le imposte ipotecaria e catastale sono autoliquidate dal contribuente in misura fissa (€ 200,00 per la Ipotecaria ed € 200,00 per la Catastale) previa presentazione di una autodichiarazione con la quale richiede la citata agevolazione.
Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili INVIM
Tale imposta continua ad applicarsi per quelle Successione apertesi in data antecedente al 28/09/1996, (vanno verificate le tariffe in vigore alla data di apertura della Successione). Di fatto tale imposta è stata sostituita dall’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I. D.L. 30/12/92, n. 504) dal 01.01.1993, per cui l’INVIM trova ancora applicazione, con le aliquote massime, per i trasferimenti posti in essere prima di tale data.
C'è poi una imposta sostitutiva dell'INVIM che colpisce gli immobili caduti in Successione e acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992; è pari all’1% del valore complessivo degli immobili, se questo supera € 129.114,22. Tale imposta non si detrae da quella di Successione. Per la sua applicazione si distinguono due archi temporali:
Successioni apertesi a partire dal 29 marzo 1997 e fino al 31 dicembre 1999: Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di € 129.114,22)
Successioni apertesi a partire dal 1 gennaio 2000 e fino al 30 giugno 2000: Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di € € 180.759,91.)
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