Assegno unico per i figli, c’è tempo fino al 31 ottobre 2021 per fare domanda e ottenere gli arretrati.
La novità è contenuta nel decreto approvato durante il Consiglio dei Ministri del 29 settembre, che ha disposto la proroga di un mese del termine per fare domanda e ottenere l’assegno unico a partire dl mese di luglio.
È quindi bene fare il punto su come funziona l’assegno unico, quali sono i requisiti per fare domanda e l’importo spettante.
Si ricorda che l’assegno unico per i figli spetta, dal 1° luglio 2021, ai soggetti esclusi dalla normativa relativa agli assegni al nucleo familiare. Si tratta di una misura temporanea, introdotta nelle more dell’avvio per tutti dell’assegno universale, verosimilmente dal 1° gennaio 2022.
Chi può fare domanda per l’assegno unico temporaneo?
Come illustrato nella circolare INPS n. 93/2021, l’importo spetta ai nuclei familiari con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo.
Sarà poi fondamentale possedere un ISEE di valore non superiore al limite di 50.000 euro e, in ogni caso, il valore dell’ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad un massimo di 167,5 euro per figlio (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).
Assegno unico figli 2021, dall’importo ai beneficiari, come funziona. Le istruzioni INPS
Con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 l’INPS inserisce l’ultimo tassello necessario per la partenza dell’assegno ponte per i figli, l’agevolazione temporanea in vigore dal 1° luglio 2021.
È stato il Family Act approvato in Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2020 a prevedere, tra le novità più rilevanti e di più immediata attuazione, l’introduzione dell’assegno universale per i figli, sostegno il cui importo è calcolato sulla base del modello ISEE.
Come funziona l’assegno unico e quali sono importi e beneficiari?
Dal bonus bebè, fino agli ANF, l’assegno unico punta a diventare a regime, e quindi dal 2022, strumento onnicomprensivo per il sostegno alle famiglie con figli, in sostituzione delle misure frammentate ad oggi vigenti.
Dal 7° mese di gravidanza - soppiantando il bonus mamme domani - e fino ai 21 anni di età, le famiglie avranno diritto ad un assegno economico d’importo calcolato in base al valore dell’ISEE.
L’avvio dell’assegno unico per tutti porterà all’abolizione di alcuni dei bonus per le famiglie attualmente vigenti: assegni familiari (ANF), bonus mamma domani, bonus bebè e detrazioni figli a carico. Sono questi alcuni degli strumenti che consentiranno di reperire ulteriori risorse per l’assegno universale.
Come previsto dalla legge delega, il decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2021 stabilisce le regole specifiche per l’avvio dell’assegno unico.
Nell’attesa dell’attuazione completa della legge delega, il testo del decreto attuativo denominato “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” ha introdotto dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’assegno ponte, destinato alle famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni per il nucleo familiare.
Dal 1° luglio si può quindi fare domanda per ottenere l’assegno ponte. Il nucleo familiare del richiedente, in caso di presenza di figli minori di 18 anni, deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. L’ISEE sarà anche il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto.
Si evidenzia che rispetto a quanto previsto dalla legge delega, l’assegno per i figli temporaneo operativo dal 1° luglio 2021 spetta esclusivamente per i figli minori, e non fino al compimento dei 21 anni di età del figlio.
Assegno unico figli 2021, a chi spetta? Focus sui beneficiari
Per quel che riguarda i requisiti di accesso, l’assegno unico in avvio dal 1° luglio 2021 è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 50.000 euro, nel rispetto dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e non superiore a 50.000 euro.
Per quel che riguarda il requisito della residenza del richiedente con il minore, è necessario che il genitore che presenta domanda e il figlio siano coabitanti e abbiano dimora abituale nello stesso Comune. L’assegno potrà in ogni caso essere erogato nella misura del 50 per anche all’altro genitore in caso di affido condiviso dei minori.
Il diritto all’assegno unico è esteso ai nonni per i nipoti minori a carico, qualora essi risultino presenti nell’ISEE e in caso di formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
Al contrario, se la famiglia anagrafica è composta da nonni e nipoti minorenni ma manca un provvedimento di affido, la regola generale prevede che per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i minori siano attratti nel nucleo familiare del genitore.
Tra le novità principali dell’assegno unico vi è il carattere di universalità. Come già evidenziato, spetterà anche ai titolari di partita IVA, accanto ai lavoratori inoccupati.
Inoltre, come evidenziato dall’INPS nella circolare del 30 giugno 2021, l’assegno temporaneo spetta, nel rispetto dei requisiti generali, anche a chi beneficia degli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), e a chi non beneficia degli ANF in quanto non possiede uno o più requisiti.
Assegno unico per i figli: per il calcolo servirà il modello ISEE
L’ISEE sarà il parametro per calcolare l’importo dell’assegno unico per i figli.
Bisognerà presentare il modello ISEE minorenni che, si ricorda, in caso di nuclei familiari composti da genitori coniugati, coincide con l’ISEE ordinario.
Non saranno tenute in conto le domande per le quali la DSU non risulta presentata, così come i casi in cui l’ISEE è scaduto o non contiene i dati del minorenne per il quale si richiede l’assegno unico.
Guardando a limiti ISEE e importi, l’assegno ponte riconosciuto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 spetterà per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.
Nello specifico, l’importo dell’assegno mensile è determinato come segue:
con ISEE fino a 7.000 euro: 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, o 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
con ISEE superiore a 7.000 euro e fino a 50.000 euro, l’importo spettante decrescerà progressivamente.
Per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.
Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
A titolo di esempio, come illustrato dall’INPS, l’importo mensile dell’assegno unico temporaneo è così calcolato:
nucleo familiare composto da 4 figli minori di cui uno disabile, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 921,20 euro [(217,8 x 4) + 50];
nucleo familiare composto da 2 figli minori con ISEE pari a 13.400 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 201 euro (100,5 x 2);
nucleo familiare composto da 2 figli minori disabili, con ISEE pari a 33.000,01, l’importo spettante è pari a 189,6 [(44,8x2) + 100].
Come richiederlo?
Bisogna fare domanda all’INPS per richiedere l’assegno unico per i figli.
Per poter ricevere gli arretrati dal mese di luglio i beneficiari avranno tempo fino al 31 ottobre per fare richiesta; nel caso di invio successivo a tale termine, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.
Il modo più semplice per richiederlo è quello di contattarci al numero 339.5909286 (anche via WhattsApp) per fissare un appuntamento.
In alternativa potranno essere usate le seguenti modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
gli Istituti di patronato.
L’importo dell’assegno unico per i figli sarà accreditato sull’IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.
In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.
Assegno unico anche per i percettori del reddito di cittadinanza
L’assegno ponte è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.
Nella determinazione dell’importo del reddito di cittadinanza verrà tenuto in considerazione anche l’importo dell’assegno unico riconosciuto ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
Nel dettaglio, l’INPS corrisponderà d’ufficio la somma spettante congiuntamente al reddito di cittadinanza, sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di RdC relativa ai minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata secondo la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Il parametro della scala di equivalenza, si ricorda, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE.
Riportiamo di seguito un utile esempio fornito dall’INPS:
“Nucleo familiare composto da due genitori maggiorenni e due figli minorenni. Scala di equivalenza Rdc pari a 1.8. ISEE pari a 7000 euro. Scala di equivalenza riferita ai soli minori presenti nel nucleo 0.4; Rdc percepito dal nucleo 500 euro mensili.
L’importo teorico dell’Assegno temporaneo è pari a 335,00 euro (167,5 x 2)”.
Nella casistica sopra esposta, per calcolar l’importo dell’assegno temporaneo, già assorbito dal reddito di cittadinanza, si avrà la seguente formula:
500 x 0.4/1.8 = 111,1
L’importo del reddito di cittadinanza sarà quindi integrato di 223,9 euro a titolo di assegno unico (335-111,1).
La circolare INPS n. 93 specifica inoltre che se la domanda di reddito di cittadinanza è in stato di revoca o decadenza, ossia quanto è terminato il termine di durata della prestazione, sarà possibile presentare una nuova domanda separata per l’assegno universale.
(Fonte: informazionefiscale.it del 30/09/2021)
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