Come ogni anno sono molte le novità introdotte nel modello dichiarativo 730. Il modello e le istruzioni definitive del 730/2020 (anno di imposta 2019) sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul suo sito il 15 gennaio 2020.
Tornando alle novità, segnaliamo le seguenti:
Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede.
Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.
Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura
- del 30% in generale
- del 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
- del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile qualora siano percepiti dagli sportivi professionisti ;
Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
Sport bonus: contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d’imposta. Il credito d’imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.
(fonte fiscoetasse.com)
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